In erboristeria, massaggio “libero”…

di Luigi Giuseppe Papaleo. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, con una recentissima sentenza (nr.207 del 4/03/2021) ha annullato l’Ordinanza di chiusura commerciale adottata dal Comune di Bologna, nei confronti di un’Erboristeria che erogava anche trattamenti olisitici e bionaturali quali: “riflessologia plantare, massaggi orientali, linfodrenaggio e trattamenti cinesi e per il collo”, ritenendo tali attività non riconducibili all’attività di Estetista e come tali non soggette al regime legale della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).

La figura del “Naturopata” invero, ancorchè priva di un titolo formativo e professionale che la legittima, stante l’assenza di scuole di formazione e di un’albo professionale, può comunque operare nei centri estetici o termali, nei centri fitness e nella specie, nelle erboristerie.

Peraltro tale figura, non va ricondotta a quella dell’Estetista (art. 1 L. nr.1/90), poiché consistente nell’effettuazione di trattamenti olistici o bionaturali che differiscono in termini di approccio e finalità dai trattamenti estetici, poiché finalizzate ad apportare in termini conservativi e di miglioramento il benessere globale della persona e prescindendo dal perseguimento di benefici di tipo estetico.

A nulla è servito il richiamo da parte del Comune alla normativa regionale (art. 3 L.R. n. 11/2005) che definisce il “Naturopata” come operatore munito di un diploma regolarmente conseguito (presso un istituto pubblico o privato accreditato, al termine di un dato percorso formativo triennale ed il superamento di verifiche annuali più esame finale con discussione di una tesi);

tanto poiché, i Giudici Amministrativi aderendo alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., 20 maggio 2013, n. 98) hanno disapplicato tale normativa regionale per contrasto con il principio di riparto della potestà legislativa di cui all’art.117 Cost. atteso che, la materia circa i criteri di individuazione di una nuova professione è oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ove unicamente al primo, spetta regolamentare le linee generali e precipuamente i requisiti per l’individuazione, l’accesso e l’esercizio di pratiche bionaturali.

Luigi Giuseppe Papaleo
Giornalista Pubblicista

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