Il preavviso di fermo amministrativo sul veicolo è illegittimo se il bene è strumentale.

di Emanuela Foligno. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza n. 6074/46/16 dell’8 luglio 2016, ha analizzato una impugnativa in danno di Equitalia Nord concernente quattro preavvisi di fermo amministrativo su veicolo. La particolarità della vicenda risiede nel fatto che l’impugnativa è stata proposta contro il Preavviso di Fermo Amministrativo che, come noto, è atto prodromico al Fermo Amministrativo vero e proprio,
e che il mero Preavviso non è contemplato nel codice tributario quale atto impugnabile. La notifica dei quattro preavvisi di fermo amministrativo è stata effettuata in danno di un libero professionista che svolge la professione di Avvocato e Procuratore della Repubblica. Quello che il ricorrente ha contestato a Equitalia non è il merito dell’entrata tributaria in sé, bensì l’illegittimità del preavviso di fermo per la violazione dell’art. 86 del DPR 602/73, novellato dalla Legge 98/2013, il quale dispone che è illegittima l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo se lo stesso è strumentale all’esercizio dell’attività o della professione svolta dal contribuente interessato dal fermo stesso.
La norma sopra citata pone tre condizioni:
1. il veicolo oggetto della procedura di fermo deve essere di proprietà del debitore;
2. il debitore deve essere un esercente di una professione o di un’attività imprenditoriale;
3. l’utilizzo del veicolo deve avere una certa rilevanza nell’attività lavorativa del debitore, fornendo i ricavi caratteristici dell’attività. 
La prima e la seconda condizione devono essere provate documentalmente. La terza condizione è più complicata, e qui emerge il vulnus dell’art. 86 comma 2, che è quello della adeguata dimostrazione della strumentalità del bene.
Quindi, quando il bene è strumentale?Al riguardo le Circolari dell’Agenzia delle Entrate (n. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007) e la Risoluzione n. 59/E/2007 indicano che il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell’impresa e/o del professionista dipendano direttamente dall’impiego del veicolo. Ed ancora il veicolo in questione deve essere iscritto nel libro cespiti e deve essere l’unico veicolo posseduto dal contribuente. Ed ancora, bisogna distinguere tra veicoli strumentali per natura e veicoli strumentali per utilizzo o destinazione. Pacifico che per un libero professionista si discorra di una strumentalità per utilizzo o destinazione, che a sua volta è suddivisa in tre sottocategorie: veicoli utilizzati con finalità pubbliche (taxi), veicoli utilizzati per destinazione esclusiva (macchine marcate scuola guida o enti locali, ecc.) e tutti gli altri veicoli ad uso aziendale o professionale. Il problema sorge proprio per la terza sottocategoria che non può essere preventivamente apprezzata e definita dall’Agente della Riscossione. E’ dunque necessario provare in maniera adeguata che il veicolo oggetto di fermo amministrativo non è sostituibile con altro mezzo e che il relativo utilizzo sia effettivamente inerente e funzionale all’esercizio dell’attività professionale e alla produzione dei relativi proventi. Ed infatti nel ricorso introduttivo sono state dettagliatamente indicate le ragioni di impossibilità a svolgere la libera professione senza l’utilizzo del veicolo oggetto di preavviso di fermo. All’udienza tenutasi per la discussione dell’istanza di sospensione (concessa poi dalla Commissione Tributaria) è stato evidenziato che nelle more Equitalia aveva trascritto il Fermo Amministrativo sul veicolo. (Nonostante il provvedimento della C.T.P. di accoglimento della sospensiva Equitalia si è rifiutata di cancellare il Fermo Amministrativo). Alla discussione del merito della vicenda è stato evidenziato che l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il requisito della strumentalità sussiste solo nei casi in cui il conseguimento dei ricavi del professionista dipenda direttamente dall’utilizzo del veicolo e che la strumentalità non deve essere riferita ad alcune fasi dell’attività, ma a tutto l’insieme dell’attività svolta non essendo rilevante il mero disagio nel mancato utilizzo del veicolo.

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