di Salvatore Bonfiglio. Nel sistema costituzionale italiano la partecipazione non notarile del Presidente della Repubblica alla formazione del Governo è un aspetto molto rilevante.
In tal modo il Capo dello Stato partecipa alla formazione di un altro organo costituzionale, per l’appunto, il Governo, al fine di affermarne l’autonomia.
Molti osservatori si sono soffermarti sulla decisione del Capo dello Stato di non far nascere il Governo guidato dal prof. Conte, a causa del “veto” presidenziale al nome dell’eventuale Ministro dell’Economia, determinando una frattura nella prassi costituzionale. In realtà, un forte elemento di tensione tra il Capo dello Stato e i partiti (M5S e Lega) era già emerso con la “proposta” del prof. Conte, al quale il Presidente della Repubblica, non volendo certo ostacolare la formazione del Governo, avrebbe preferito uno dei due leaders dei partiti della possibile maggioranza parlamentare.
Anche se con molti dubbi, il Capo dello Stato ha conferito comunque l’incarico a Conte, il quale nei passaggi successivi ha dimostrato, confermando i dubbi del Presidente della Repubblica, una totale assenza di autonomia dai partiti che lo avevano “proposto”.
Un altro elemento di dubbio riguarda il c.d. “contratto di governo”, che non costituisce di per sé un elemento di rottura con le regole e la prassi costituzionale, e che tuttavia non ha alcuna rilevanza giuridica per la formazione dell’indirizzo politico, che attiene alle scelte politiche operate a livello di Stato-governo.
L’autonomia del Governo, oltre che affermarsi come si è detto grazie alle norme costituzionali concernenti la sua formazione, si esprime anche nel programma di governo.
Per questa ragione il Governo, o meglio il Consiglio dei Ministri secondo l’art. 2 della L. 400/1988, prima di presentarsi alle Camere predispone e approva il programma di governo, la cui esposizione alle Camere è riservata al Presidente del Consiglio, il quale, secondo la Costituzione, dirige la politica generale del Governo, mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri.
L’autonomia del Parlamento si manifesta, innanzitutto, nella fiducia o nel rifiuto della fiducia al Governo; e ciò caratterizza la forma di governo parlamentare. Ma è proprio per l’esistenza del programma di governo che anche la fiducia parlamentare assume un significato più pregnante; essa costituisce un vincolo positivo di azione che investe contestualmente il Parlamento e il Governo. L’attuazione del programma, infatti, dipende dalla convergente volontà dei due organi, Parlamento e Governo, ai quali spetta, secondo la Costituzione, la titolarità dell’indirizzo politico.
Salvatore Bonfiglio Università degli Studi Roma Tre.
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