Vendi o affitti casa? Allora ti ti serve l’Ape!

La vecchia, si fa per dire, certificazione energetica degli edifici (Ace) dopo appena 18 mesi di vita va in pensione. Al suo posto arriva l’Ape, attestato di prestazione energetica, istituito dal decreto legge 63/2013 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 6 giugno. Quindi dal 6 giugno 2013 chi deve vendere o affittare casa deve dotarsi dell’Ape, attestato di prestazione energetica. La nuova normativa sostituisce l’anteriore dell’Ace, ma per chi ne aveva già uno, il certificato resta in vigore fino alla sua scadenza. Sebbene manchino ancora i decreti attuativi che specifichino tutti i dettagli, le sanzioni sono chiarissime e anche particolarmente salate. Tuttavia nessuno ha stabilito chi le applicherà.
Chi deve munirsi di Ape. Durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori e locatori dovranno rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’attestato di prestazione energetica, che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione, dovrà essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato. In caso di promessa di vendita, l’attestato dovrà essere consegnato all’acquirente (o l’acquirente dovrà essere edotto della sua esistenza e conoscerne i parametri) e così in caso di promessa di locazione al conduttore. Nel caso di annunci immobiliari, in tutti i mezzi di comunicazione commerciali, dovranno essere indicati l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
Le sanzioni. In caso di vendita, (cioè di atto notarile) il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. Per lo meno è scomparsa la sanzione di invalidità dell’atto e l’Ape deve essere citato con tutte le indicazioni rilevanti, ma non occorre più che sia allegato all’atto notarile. In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario che viola l’obbligo di essere dotato dell’attestato di prestazione energetica e di indicarne i dati è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, «il responsabile dell’annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. Il responsabile dell’annuncio non è il proprietario, qualora sia gestito da un mediatore. Per il costruttore o il proprietario di un nuovo edificio, o di un edifcio sottoposto a lavori di ristrutturazione, la multa va da 3.000 a 18.000 euro. Per il professionista che redige l’attestato in modo incorretto, senza cioè rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pagherà una multa tra i 700 e i 4200 euro.
Chi applica le sanzioni. Come detto in precedenza, mancando i decreti attuativi, non vi è nessuna indicazione. Fino a che non si individuerà questa figura, solo in quelle regioni, come la Lombardia, la Liguria o il Trentino Alto Adige, dove già esistevano, sarà possibile agire.
Norma anti furbi. Il nuovo certificato di prestazione energetica dovrà contenere anche dei suggerimenti per il miglioramento delle condizioni energetiche dell’immobile. Questa piccola diagnosi energetica dovrebbe anche sgomberare le pratiche poco ortodosse che permettono la redazione dei certificati online senza visionare l’immobile.
Per chi ha già l’Ace. L’introduzione dell’ape sostituirà del tutto l’Ace, che continuerà invece ad avere validità se rilasciato fino al 5 giugno 2013.

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