La 14ª a tutti i pensionati sotto i mille euro.

La quattordicesima mensilità sarà estesa anche ai pensionati con assegno fino a due volte il trattamento minimo (circa 1000 euro mensili) mentre sarà aumentata per quanti ne hanno già diritto, purché con assegno non superiore a 1,5 volte il minimo. Le misure, presto operative, saranno accompagnate dall’innalzamento della soglia di reddito al di sotto della quale non saranno dovute le imposte, la cosiddetta no tax area per i pensionati.
 A beneficiare delle novità saranno pensionati con almeno 64 anni di età e un redditto non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo (cioè 786,86 euro per l’anno 2016) per ricevere la quattordicesima in misura integrale. Per usufruire parzialmente della 14ª sarà invece necessario un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima stessa. L’importo della  14ª , varia a seconda degli anni di contributi versati, del tipo di reddito del pensionato e se si tratta di ex lavoratori dipendenti o autonomi:

– 336 euro fino a 15 anni di contributi per gli ex lavoratori dipendenti o fino a 18 anni di contributi per gli ex lavoratori autonomi; 
420 euro oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni se ex lavoratore autonomo; 
504 euro oltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo. 
Gli importi elencati si riferiscono al beneficio spettante in misura piena, cioè spettante a chi non supera 1,5 volte il trattamento minimo. Per chi supera tale soglia, ma non supera la soglia determinata da 1,5 volte il trattamento minimo più l’importo della pensione stessa, il beneficio è determinato dalla differenza tra la suddetta soglia e il reddito percepito. La 14ª spetterà alle pensione di anzianità, pensioni anticipate, assegni ordinari di invalidità e pensioni di inabilità, pensione di reversibilità e indiretta. Tutte le pensioni dovranno essere erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps o dalle forme sostitutive ed esonerative della stessa. A rimanere esclusi dalla 14ª saranno le pensioni di invalidità civile, pensioni o assegni sociali, pensioni di guerra e rendite Inail, pensioni liquidate da fondi diversi e tutti quei pensionati che percepiscono un assegno previdenziale di mille e un euro al mese!

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