In pensione a 64 anni? Il Parlamento ne discute…

Ma come si fa ad andare in pensione a 70 anni? E’ disumano! La legge Fornero, che lo ribadiamo non è ancora andata a pieno regime, costringerebbe, infatti, i lavoratori dipendenti a tagliare la soglia della pensione ben oltre i 65 anni di età rapportando la permanenza sul posto di lavoro alla speranza di vita della popolazione italiana,
in barba ai milioni di giovani disoccupati che aspettano invano di prendere il posto di lavoro occupato da gente ormai troppo anziana, stanca e molto spesso demotivata! E allora il Parlamento, sensibile più al clima elettorale di questi ultimi mesi di legislatura che ai reali bisogni dei cittadini-elettori, ne discute. E’ infatti in corso di esame, presso la Commissione Lavoro, il ddl n° 4196 che propone la modifica dell’articolo 24 del decreto legge 201 del 2011, affinché venga estesa anche ai dipendenti del settore privato la possibilità di accedere alla pensione a 64 anni in deroga alla legge Fornero. La proposta di legge,entrando più nel dettaglio, chiede la sostituzione del comma 15-bis dell’articolo 24 con il seguente: “In via eccezionale, per gli assicurati le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: 
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi, di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che, senza l’applicazione delle modifiche al regime di accesso al trattamento pensionistico introdotte dal presente decreto, avrebbero maturato entro la medesima data i requisiti per il trattamento pensionistico ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età non inferiore a 64 anni; 
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia, oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a): 
1) con un’età non inferiore a 64 anni, qualora abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi; 
2) con 15 anni di contributi, qualora si tratti di lavoratrici rientranti nelle deroghe previste dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che alla medesima data del 31 dicembre 2012 abbiano compiuto un’età non inferiore a 60 anni; 
c) nei casi di cui alle lettere a) e b), il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente”.

You may also like...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *