Depenalizzazione dei reati minori: più criminali a piede libero?

di Grazia Nonis. Siamo governati da dei burletta che giocano con le nostre vite, mentre decidono i diritti dei cittadini perbene e dei delinquenti. Pochi per i primi e tanti, troppi, per i secondi. E così, col decreto legislativo varato il 1° dicembre in esecuzione alla legge di delega n. 67/2014, hanno introdotto nel Codice Penale una nuova causa che consente l’archiviazione dei cosiddetti “mini reati”. Legislatori incapaci che puniscono gli onesti con la scusa di sveltire il lavoro di questa ingiusta giustizia che, come un bradipo, dorme e ronfa a nostre spese impilando pratiche, rimandando processi e lavorando troppo poco.
Tra questi lievi, trascurabili e tenui reati troviamo furto semplice, danneggiamento, truffa e violenza privata, vari tipi di abuso, inganni e frodi, occupazioni di case altrui, danneggiamenti di ogni tipo, maltrattamento o uccisione di animali, falso, istigazione a delinquere ecc. ecc. I beneficiari di cotanta grazia saranno solo i birichini colti in prima flagranza di reato, non i recidivi. Ma non ce la sentiamo di ringraziare per questa concessione. Non bastava il delirio dei domiciliari, delle scarcerazioni facili, dei processi farsa, delle galere indispensabili ma mai costruite, e la beffa dei risarcimenti ai detenuti che si appellano alla Corte per i diritti dell’uomo per i loro soggiorni in celle inadeguate. Criminali che ci deridono sapendo di poterci colpire, stuprare, terrorizzare, rapinare e picchiare utilizzando la giustizia a proprio uso e consumo. Malviventi che si fanno beffe delle forze dell’ordine e che sghignazzano mentre hanno le manette ai polsi, forti di una legge che li fa entrare in cella dalla porta e li fa uscire da un portone. Ed ora osano farci digerire i mini-reati come se fossero inezie, quisquilie, bazzecole! Governanti senza vergogna che si sentono geni nel trovare soluzioni ipocrite per tappare buchi e falle di questa Italia scassata ed ormai in mano alla delinquenza. Paese spudorato che stende il tappeto rosso anche alla criminalità straniera che se la ride alle nostre spalle, e corre veloce in questa terra di nessuno che preferisce premiare chi dovrebbe punire. Siamo il paese pro-delinquenza. Da noi, la feccia è coccolata, viziata e graziata mentre nella vicina Germania si spalancano le porte del carcere anche solo per non aver pagato il biglietto del tram. Ma ci pensa il Renzi a sistemare tutto. Infatti, a seguito dello scandalo di Roma ladrona, il nostro parolaio blablaista ci ha fatto una promessa, e cioè che per “Er cieco, Er zoppo e tutta la banda Bassotti” ci saranno pene più severe, senza sconti e con la completa restituzione del maltolto. Non dovrei nemmeno scriverlo, ma è sottinteso che non gli crede nessuno. Non possiamo più assistere impotenti a questi soprusi divenuti legali. D’ora in avanti saremo costretti a difenderci da soli, a guardarci le spalle l’un l’altro, fare gruppo e reagire. Insomma, uniti nel menare le mani per non essere menati. Oppure, potremmo chiedere l’intervento dell’Europa. Quell’Europa sempre pronta a darci i calci nel sedere a giorni alterni comminandoci sanzioni milionarie appena facciamo la pipì fuori dal vasino. Quella stessa Europa che è scesa in campo in difesa dei diritti dei detenuti ma che ora assiste, senza un batter di ciglia, alle italiane ingiustizie verso il diritto dei giusti.
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LA RISPOSTA. ILLECITI DEPENALIZZATI (di fatto). Il reato resta nel codice, ma non viene sanzionato. di Antonio Ciccia. E cioè il reato rimane scritto nel codice, ma, se è particolarmente tenue, non si applica nessuna sanzione. Lo schema di decreto legislativo attuativo della legge 67/2014 è stato approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014 e codifica la speciale causa di non punibilità per inoffensività del fatto. Quindi, il colpevole ha commesso un fatto che rientrerebbe nella norma incriminatrice, ma visto che è di particolare tenuità, allora l’imputato viene prosciolto. La persona offesa, quindi, non potrà ottenere il risarcimento dei danni nel processo penale, ma potrà chiedere il risarcimento solo con una causa civile. Peraltro se il fatto è tenue, molto probabilmente la persona offesa non impegnerà energie e soldi per una causa civile. Le modifiche al codice penale introdurranno un nuovo articolo 131-bis, che spiega le condizioni alle quali il colpevole non subirà alcuna punizione. Ecco perché si parla di depenalizzazione in concreto: perché il fatto rimane sulla carta un reato, ma in concreto la sua illiceità viene neutralizzata. L’istituto in sé non è una novità: è conosciuto e applicato nell’ordinamento minorile (art. 27, dpr 448/88) e in quello relativo alla competenza penale del giudice di pace (art. 34, dlgs 274/2000). Ora lo speciale beneficio (che consente di accorciare i processi) viene esteso a tutti, con riferimento ad alcune categorie di reato. Il futuro articolo 131-bis del codice penale, stando allo schema di decreto legislativo esclude la punibilità nei reati per i quali è prevista la pena della reclusione o della reclusione o dell’arresto domiciliari non superiore nel massimo a cinque anni, oppure la pena pecuniaria, sola o congiunta alle sanzioni detentive. Così per fare alcuni esempi rientrano nella nuova previsione le percosse e le lesioni personali semplici, l’omissione di soccorso, la diffamazione, la violenza privata e la minaccia, la violazione di domicilio, il danneggiamento e la truffa. La soglia di pena massima era già stabilita dal parlamento nella legge delega. Ma la particolare tenuità è individuata non solo in base al livello sanzionatorio della fattispecie incriminatrice. L’articolo 131-bis cp aggiunge altri requisiti. Per i reati che stanno sotto soglia la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. I presupposti sono quindi due: particolare tenuità dell’offesa e comportamento non abituale. Come spiega la relazione allo schema di decreto legislativo la particolare tenuità dell’offesa riguarda la «modalità della condotta» e l’«esiguità del danno o del pericolo». Tra gli indici forniti non si trovano il grado e l’intensità della colpevolezza, che però possono essere considerati in relazione alle modalità della condotta. Sta di fatto che ai giudici è dato un rilevante potere discrezionale. Il secondo indice è costituito dalla non abitualità del comportamento. La relazione riferisce che il concetto di «non abitualità» del comportamento implichi che la presenza di un precedente giudiziario non sia di per sé sola ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente degli altri presupposti. L’«abitualità» si riscontra invece quando una persona commette reati in serie: la relazione cita l’esempio del caso di un furto seppure in sé minimo ma che risulti costituire un anello di una catena comportamentale. Tra l’altro, parlandosi di non abitualità del «comportamento» e non del «reato», rimane aperta la possibilità di applicazione dell’istituto anche al reato abituale, purché ovviamente esso presenti tutti i caratteri della particolare tenuità e, in particolare, la reiterazione della condotta non possa in concreto integrare una «modalità» della condotta particolarmente indicativa di gravità del reato. La persona offesa ha ben poca voce in capitolo: può solo essere sentita dal giudice prima che il giudice emetta una sentenza predibattimentale, ma non ha diritto di veto. Naturalmente se si va in udienza preliminare o in sede di dibattimento la persona offesa potrà interloquire nella pienezza del contraddittorio. Tuttavia è evidente che la depenalizzazione di fatto emarginerà la persona offesa, la cui presenza nelle fasi del procedimento potrebbe introdurre elementi ostativi a una rapida definizione del processo con la nuova formula di proscioglimento per non imputabilità a causa della particolare tenuità del fatto. La possibilità di far valere le proprie ragioni risarcitorie in sede civile potrebbe risultare una vuota tutela se si considerano costi e tempi della giustizi civile, che potrebbero disincentivare il danneggiato.

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