Abuso edilizio: l’ordine di demolizione non si prescrive mai.

di Noemi Ricci. L’abuso edilizio è una violazione della norme urbanistiche che si concretizza nel momento in cui viene realizzata un’opera in una delle seguenti fattispecie:
1) in assenza di autorizzazione amministrativa; 2) in mancanza di dichiarazione dell’inizio di attività; 3) su suolo non edificabile. La costruzione abusiva dà luogo contemporaneamente ad un reato di abuso edilizio e ad un illecito amministrativo. Una precisazione non di poco rilievo perché mentre il reato è soggetto a prescrizione, l’illecito amministrativo no: il Comune può disporre la demolizione del manufatto abusivo anche nel caso in cui siano decorsi i termini di prescizione del reato edilizio. I soggetti responsabili dell’abuso edilizio (committente, costruttore e direttore dei lavori) sono definiti nell’art. 29 comma 1 del D.P.R. 380/2001, il quale prevede che: “Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso. In caso di reati in materia edilizia sono previste sanzioni di carattere sia amministrativo e penale, quest’ultime scattano tuttavia solo alla fine dell’iter amministrativo. Il D.P.R. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), all’art. 45 “norme relative all’azione penale”, comma 1, prevede infatti che: “L’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’art.36.” L’art. 44 del T.U. dell’edilizia stabilisce: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
• l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
• l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
• l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
La confisca dei terreni viene regolata dal comma 2 dello stesso articolo 44 T.U. Edlizia ed è prevista nelle ipotesi di lottizzazione abusiva accertata con sentenza definitiva. In questo caso i terreni vengono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. Come confermato dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 49/2015, è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza a ritenere la confisca una sanzione amministrativa reale che il giudice penale deve disporre anche quando rilevi che il reato di prescrizione abusiva è prescritto, essendo sufficiente la sola materialità dell’illecito.
Per il reato di abuso edilizio i termini di prescrizione sono fissati a:
4 anni dal compimento dell’illecito se, da tale momento, non ci sono stati atti interruttivi della prescrizione;
5 anni dal compimento dell’illecito se c’è stato un atto interruttivo (ad esempio in caso di decreto di citazione a giudizio). In questo caso, il termine da cui decorre la prescrizione è quello dell’accertamento o dell’avvenuto sequestro o, in assenza di tali interventi, dalla sentenza di primo grado.
Con la sentenza n. 9949/2016, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’ordine di demolizione del manufatto abusivo ha natura di sanzione amministrativa volta a ripristinare lo stato del bene giuridico leso e configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha dunque alcuna finalità punitiva. In sostanza, l’ordine di demolizione non è una sanzione penale volta a punire il reo, ma è una disposizione necessaria a ripristinare lo stato dei luoghi e proteggere il territorio da opere non autorizzate e dunque abusive. Per questo motivo, a fronte della sua natura amministrativa, l’ordine di demolizione non si prescrive mai.

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