Fatta la legge sulle unioni civili, via libera dei giudici alla stepchild adoption.

Laddove ci si dovrebbe limitare alla sola applicazione della legge, a volte capita, che il giudice si sostituisca al legislatore emettendo sentenze che fanno giurisprudenza e che di fatto vanno a colmare alcuni vuoti legislativi: “Si impone, assai semplicemente, la tutela di una situazione di fatto”.
Cosi la Corte d’appello di Torino ha motivato il via libera alla richiesta di stepchild adoption presentata da due coppie di donne. I magistrati hanno preso atto delle condizioni positive in cui stanno crescendo i bimbi e hanno fatto presente che in materia si può applicare la legge 184 del 1983.
Diversamente non è possibile tutelare in modo adeguato i diritti dei minori. Inoltre, in una delle due sentenze, si sono richiamati alle disciplina della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui il concetto di vita familiare deve essere “ancorato ai fatti”: l’esistenza di un nucleo familiare “non è subordinata all’accertamento di un determinato status giuridico”, ma alla “effettività dei legami”.
Così i giudici della sezione per i minorenni, con due sentenze distinte, hanno accolto le richieste presentate da due coppie di donne di adottare i figli delle rispettive partner. In primo grado le domande erano state respinte.
Il primo caso di stepchild adoption accolto dalla Corte d’appello di Torino riguarda una donna che ha chiesto e ottenuto di adottare il figlio di cinque anni della donna che nel 2015 aveva sposato in Islanda.
Il secondo è quello di due donne, conviventi dal 2007 e sposate in Danimarca nel 2014, che volevano adottare le rispettive figlie – nate con inseminazione artificiale – oggi di 7 e 5 anni. In entrambi i casi un magistrato della procura generale di Torino, aveva dato parere favorevole.

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