Autovelox: la multa è nulla se non c’è prova dell’adeguata segnalazione.

di Studio Legale Coccanari. Nella causa di opposizione contro il verbale elevato a seguito di controllo automatico della velocità, è onere dell’autorità resistente fornire la prova fotografica, oltre che dell’accertamento in sé, anche del rispetto del precetto posto a suo carico dall’art. 4 del D.L. 121/2002, e quindi di aver apposto, lungo il tratto di strada sul quale è stata accertata l’infrazione, idonea segnaletica, ad informazione dei conducenti, che consente alle forze di polizia il rilevamento automatico e la contestazione non immediata.
Questo viene affermato nella sentenza n. 1287 del 15 marzo 2016 emessa dal Giudice di Pace di Lecce. Nel caso specifico, la ricorrente, responsabile in solido in qualità di proprietaria dell’autoveicolo, nulla aveva potuto riferire in merito alle modalità dell’accertamento in quanto il conducente prematuramente scomparso, pochi giorni prima della notifica del verbale. Il GdP, tuttavia, ha correttamente osservato che l’onere probatorio in relazione alla correttezza del proprio operato grava tutto in capo all’organo accertatore, attore sostanziale nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. L’autorità, pertanto, avrebbe dovuto fornire adeguata prova anche del rispetto dell’art. 142 del Codice della Strada, così come modificato dal D.L. n. 117 del 3 agosto 2007, convertito in Legge n. 160/2007, il quale prevede, appunto, che le postazioni di controllo automatico della velocità debbano essere segnalate e ben visibili. “Anche la circolare 3 agosto 2007 del Ministero dell’Interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l’apparecchio di rilevamento della velocità era collocato. Il D.M. 15 agosto 2007 e la circolare ministeriale dell’8 ottobre 2007 ribadivano l’esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento”. L’assenza di prove in ordine al rispetto di tali prescrizioni fa discendere l’accoglimento del ricorso presentato poiché non sufficientemente provata la responsabilità del ricorrente.

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