Sesso in auto: si rischiano multe e, in alcuni casi, anche il carcere. di Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate. Meglio evitare di fare sesso in auto! Lo sa bene un quarantaduenne di Treviso, che diverse settimane fa, è stato “beccato” dalle forze dell’ordine, proprio mentre consumava un rapporto sessuale all’interno della sua vettura. La seratina a luci rosse è costata al caloroso cliente e alla squillo, con cui si stava intrattenendo, una multa di 20.000 euro, 10.000 ciascuno.
Già, perché quello che, fino al 2016 era qualificato come reato di atti osceni in luogo pubblico è stato depenalizzato. Attenzione però, perché se per dare sfogo ai propri istinti si sceglie un posto abitualmente frequentato da minori, e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano, allora la pena prevista è il carcere, perché in questo caso la condotta configura un reato penale.
Tutto chiaro, ma che cosa si intende con “luoghi abitualmente frequentati da minori”?
Lo ha chiarito esaustivamente la Cassazione nella sentenza n. 29239/2017, precisando che: “rientrano nella nozione di luoghi abitualmente frequentati da minori, tutti i luoghi dove ordinariamente si svolge la socialità di essi, sul rilievo che la ratio che sostiene la disposizione è ravvisabile nell’esigenza di tutelare, oltre che il comune senso del pudore, l’integrità morale dei minori in tutti i luoghi ove gli stessi abitualmente, non solo prevalentemente, si trovino.
Tali luoghi sono prima di tutto quelli specificamente destinati alla frequentazione dei minori (ossia a titolo esemplificativo, gli asili, le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i luoghi prossimi agli edifici scolastici, i recinti ricreativi all’interno dei parchi, gli impianti sportivi, gli oratori, le ludoteche e simili) cioè i luoghi immediatamente riconoscibili come tali e dove i minori assiduamente si recano.
Del resto, proprio l’uso differenziato degli avverbi “abitualmente” e “prevalentemente” riscontrabili in diverse disposizioni penali concernenti la tutela dei minori rende chiaro come non occorra che il luogo sia in massima parte frequentato da minori, quanto che un determinato luogo sia da questi ultimi abitualmente frequentato.”
In conclusione, è la frequentazione abituale che rende un certo luogo sensibile al reato di pericolo degli atti osceni. Occorre però precisare un ultimo punto, ossia che per luoghi abitualmente frequentati dai minori, non si devono intendere solo quelli strutturalmente destinati a essi (es. scuole, oratori e ludoteche), ma anche quelli “eletti” come punti d’incontro e socializzazione (es. muretto di una via pubblica, cortile condominiale).

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