La fallibilità della scienza è mitigata solo da una severa e libera competizione.

di Luigi Giuseppe Papaleo. Ritengo che il covid non sia “dannoso” solamente in sé, come malattia molto contagiosa ed in una certa percentuale purtroppo anche mortale, ma pure altresì, per le particolari dinamiche sociali, economiche e giuridiche che ne sono via via scaturite, tutte, succubi di una sorta di “pensiero unico” partorito da una strana commistione tra una politica ormai da tempo sorda e non rappresentativa ed una certa “scienza” che in dispregio del principio del “fallibilismo epistemologico” vuole imporre una visione ontologica del mondo.

Al riguardo sembra paradigmatico un passaggio argomentativo tratto da una recentissima sentenza adottata dal TAR del Friuli Venezia Giulia lo scorso 10/09/2021 che in materia di elusione dell’obbligo vaccinale in capo al personale sanitario ne ha accertato la sussistenza, rigettando il ricorso del lavoratore sospeso dal servizio: “Nell’ambito di una disciplina caratterizzata per il suo statuto epistemologico, da un ineliminabile margine di incertezza, il giudice non può essere chiamato a ‘pesare’ e valutare ogni singola opinione o fonte informativa, né avrebbe il potere e la competenza per farlo, ma deve fondare il proprio convincimento sulle informazioni ufficiali veicolate dalle competenti autorità pubbliche, nello specifico l’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS)”.

Tale assunto è, a mio avviso, oltremodo sconcertante e fuorviante, poiché  a fronte di una mole di documenti depositati da parte ricorrente “a contrariis  curantur”  sul tema della sicurezza ed efficacia dei vaccini anti-covid (consistenti in interviste ed opinioni di esperti, articoli di stampa ufficiale e non, studi scientifici di decine e decine di pagine) il giudice amministrativo anziché avvalersi dei suoi poteri istruttori e nominare una consulenza tecnica d’ufficio, diretta a verificare e/o comparare le rispettive risultanze, quindi accertarne l’eventuale convergenza o incongruenza sul piano tecnico-scientifico, ha considerato le informazioni ufficiali veicolate dall’Agenzia Italiana del farmaco – AIFA – e l’Istituto superiore di sanità – IIS – (istituti di diritto pubblico, operanti entrambi sotto la vigilanza del Ministero della Salute) come “indefettibili”, riconoscendo secondo me, a tali autorità pubbliche, una sorta di ruolo di accreditatori esclusivi dei canali di massima produzione scientifica, come dire unici depositari di verità, ivi fondandovi il pieno convincimento sul punto, a mò di “atto di fede”.

Il Giudice amministrativo, invece, partendo proprio dal concetto di statuto epistemologico tipico della medicina ed alla luce proprio di quell’ineliminabile margine di incertezza che lo caratterizza, dovrebbe comunque verificare che l’Amministrazione abbia operato ed operi in conformità ai principi propri del metodo scientifico prescelto “iuxta propria principia”: ovvero alle medesime regole del sapere specialistico applicabili al settore dell’attività amministrativa sottoposta all’esercizio del potere regolatorio, così da evitare che la discrezionalità tecnica del decisore pubblico si traduca in un incontrollabile, insindacabile e pericoloso arbitrio.

Avv. Luigi Giuseppe Papaleo
Giornalista Pubblicista

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1 Response

  1. Flavio Ezio ha detto:

    BIG Pharma ha un potere economico\finanziario enorme.
    I colossi farmaceutici gestiscono miliardi e sostengono le Facoltà di Medicina.
    I futuri medici si formano sempre in stretto contatto con le Case frmaceutiche.
    Le ricerche che vengono finanziate sono sempre gradite alla Case Farmaceutiche.

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