In “vigna” il ricorso “svigna” il termine, ma è tempestivo!
Il Tribunale di Asti rigettava un’opposizione ad ordinanza-ingiunzione della competente Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) irrogata al proprietario di una vigna per “l’impiego non regolarizzato di alcune lavoratrici”.
In sede di gravame, in secondo grado, la Corte Territoriale dichiarava inammissibile il ricorso in appello, perchè promosso oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della prima sentenza, risultando all’uopo, irrilevante il periodo di sospensione feriale dei termini (di cui all’art.1 della legge nr.724/1969 e succ. mod.) trattandosi di controversia rientrante nella nozione di causa di lavoro ai sensi degli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile, come tale esclusa dall’ambito applicativo di tale istituto processuale.
I Supremi Giudici hanno invece completamento ribaltato il “decisum” della Corte di Appello, ribadendo in particolare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, irrogata per sanzioni amministrative, in violazione di norme sulla tutela del lavoro (concernenti come nella specie il predetto impiego nella vigna privata di forza lavoro non regolarizzata) ancorché assoggettato al regime processuale del rito del lavoro (ex-art.6 del D. Lgs. 01/09/2011 nr.150), si applica l’istituto della sospensione feriale dei termini processuali (previsto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ex-art.1 L.7/10/1969 e succ. mod.); tanto, perchè le predette violazioni amministrative differendo da quelle concernenti omissioni contributive totali o parziali, non sono annoverabili tra le cc.dd. cause lavoristiche e previdenziali di cui agli artt. 409 e 442 del codice di procedura civile.
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