Il Capo dello Stato viene eletto a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età! Palazzo Madama approva il semi presidenzialimo! Con una serie di votazioni lampo, nel giro di mezz’ora, l’aula del Senato ha approvato tutti gli emendamenti firmati da Gasparri e Quagliariello alle riforme costituzionali che introducono il semi presidenzialismo. In totale, coi soli voti di Pdl, Lega e Coesione nazionale sono stati riscritti undici articoli della Costituzione prevedendo tra le altre cose che il Consiglio superiore della magistratura sia presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione e non più dal presidente della Repubblica e che quest’ultimo presieda il Consiglio dei ministri. Giuseppe Pisanu e Giuseppe Saro del Pdl si sono astenuti. Pd e Idv hanno abbandonato i lavori per protesta mentre Udc, Api hanno votato contro e Fli si è astenuta. Oltre all’elezione diretta del capo dello Stato prevista dal nuovo articolo 83 della Carta, gli emendamenti votati dall’assemblea di Palazzo Madama hanno riscritto l’articolo 84 affermando che “può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant’anni e goda dei diritti politici e civili. L’ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L’assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge“. Il nuovo articolo 85 della Costituzione prevede che “il presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta. Il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l’elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge. I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati. È eletto – prevede la norma approvata – il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti”.
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