Contratto di convivenza: come funziona.

di Raffaella Feola. Il contratto di convivenza è una delle novità introdotte dalla legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, la legge 20 maggio 2016, n.76 (c.d. Legge Cirinnà). Il contratto in esame, è quell’accordo con cui la coppia definisce le regole della convivenza, regolamentando i rapporti patrimoniali e alcuni rapporti personali. È un contratto che può essere stipulato da coppie legate da un vincolo affettivo che, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio).
Effetti del contratto. Dal contratto di convivenza nascono veri e propri obblighi a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Se vi è violazione di uno degli obblighi, l’altra parte può rivolgersi al giudice per ottenere ciò che le spetta. La durata del contratto coincide con la durata del rapporto di convivenza. Naturalmente, alcuni accordi – per loro natura – producono effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza (es: definizione dei rapporti reciproci patrimoniali in caso di cessazione della convivenza).
Contenuto del contratto. È possibile disciplinare diversi aspetti patrimoniali che riguardano:
-modalità di partecipazione alle spese comuni;
-definizione dei rapporti reciproci patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;
-modalità di uso della casa adibita a residenza comune;
-attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza;
-facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica, o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
Forma e pubblicità del contratto di convivenza. Per la stipula del contratto di convivenza, la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali devono attestarne la conformità alle norme e all’ordine pubblico. Per rendere il contratto opponibile ai terzi, il notaio o l’avvocato che hanno autenticato l’atto, devono trasmetterne una copia al Comune di residenza dei conviventi, al fine dell’iscrizione nei registri dell’anagrafe, nei quali è registrata la convivenza.

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