L’introduzione in Italia del reato di autoriclaggio.

di Redazione. Si sente spesso parlare di “denaro sporco”, ovvero di soldi provenienti da attività criminali e non certo legali, e di come questo poi venga “ripulito” per essere impiegato in altre attività, cosiddette “pulite”. Stiamo parlando del reato di “riciclaggio”.

Pur non essendo tecnici del diritto, tutti hanno un’idea più o meno chiara del fatto che questo reato permette di ripulire soldi frutto di traffici illeciti. Se il riciclaggio, però, è un reato molto conosciuto anche tra i non addetti ai lavori, lo stesso non può dirsi dell’autoriciclaggio, figura delittuosa introdotta da pochi anni nel nostro ordinamento. 

L’autoriciclaggio, articolo 648-ter1 del codice penale, è stato introdotto nel nostro Paese dall’art. 3 comma 3 della legge 186/2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La norma dispone che è perseguibile per il reato di autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ma quale è la differenza tra ‘riciclaggio’ e ‘autoriciclaggio’?

Vuoi abilitare le notifiche?
Ricevi le News di Freeskipper Italia nella tua email
Attiva