Minimo legale:
Per ogni anno di attività, il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuite la cui durata è fissata dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione in misura non inferiore a quattro settimane
Fruizione delle ferie. Esistono tre tipologie di periodi di riposo:
1. periodo di 2 settimane, da godere durante l’anno di maturazione;
2. periodo di 2 settimane, da godere entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (con scadenza, quindi, il 30 giugno);
3. periodo eccedente le quattro settimane minime legali, disciplinate dai ccnl o dal contratto di assunzione.
Monetizzazione: Sul ‘minimo legale’ (pari a quattro settimane) vige il divieto di monetizzazione, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ovvero non è consentito sostituire il godimento delle ferie con il pagamento di un’indennità sostitutiva. In caso di mancata fruizione senza dover necessariamente attendere la cessazione del rapporto di lavoro, la monetizzazione è consentita per il terzo periodo di ferie (quello eccedente il minimo legale).
Vale infine la pena di ricordare che le ferie sono un diritto costituzionale «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.», così recita la nostra Costituzione (art. 36), attribuendo così valore inviolabile al diritto al riposo del lavoratore.
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