Secondo quanto contenuto nel pronunciamento depositato il 9 maggio, infatti, la multa è impugnabile con successo nel caso in cui il decreto prefettizio abbia espressamente previsto il posizionamento del dispositivo lungo soltanto un senso di marcia e l’accertamento sia stato effettuato sul senso opposto, perché difettando l’adozione di uno specifico provvedimento, il verbale di contestazione differita della violazione prevista all’articolo 142 del Codice della Strada è affetto da illegittimità derivata.
Gli Ermellini hanno confermato un precedente orientamento espresso nell’ordinanza numero 23726 del 2018 e hanno sottolineato come non sia obbligatoria l’indicazione nel decreto prefettizio del lato della carreggiata in cui deve essere sistemato l’Autovelox (ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del d.l. n.121/2002) ma qualora sia prevista questa va rispettata.
Nel caso oggetto di pronunciamento, un automobilista aveva inoltrato un ricorso per una multa rimediata su una strada del Comune di Macchia d’Isernia. Aveva vinto sia davanti al Giudice di pace sia al Tribunale d’Isernia. La multa era stata elevata con un Autovelox posizionato sul lato destro della carreggiata, anziché sul sinistro, come previsto dal decreto prefettizio.