Tasse di successione sugli immobili: quali sono e come si calcolano.

di Redazione. In un paese dove viene tassato di tutto e di più, non poteva farla franca il de cuius! Infatti in caso di decesso spetta agli eredi il pagamento della cosiddetta tassa di successione. Prima di tutto bisogna chiarire che l’imposta di successione si applica al valore della quota o dei beni che eccedono la franchigia che spetta a seconda del rapporto di parentela che intercorre da beneficiario e defunto.
• Se erede e/o legatario è il coniuge o un parente in linea retta del defunto, l’imposta di successione si applica solo sulla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di 1.000.000,00 euro.
• Se erede e/o legatario è il fratello o la sorella del defunto, l’imposta di successione si applica solo sulla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di 100.000,00 euro.
• Se erede e/o legatario è un soggetto portatore di handicap – riconosciuto grave a sensi della legge 5.2.1992 n. 104 – l’imposta di successione si applica solo sulla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di 1.500.000,00 euro.
L’importo dovuto a titolo di imposta di successione si ottiene applicando alla base imponibile, decurtata dell’eventuale franchigia, le seguenti aliquote, che variano a seconda del rapporto di parentela tra il defunto e l’erede e/o il legatario:
• 4% sulla base imponibile decurtata della franchigia di 1.000.000,00 euro per ogni erede e/o legatario, se eredi e/o legatari sono il coniuge e i parenti in linea retta;
• 6% sulla base imponibile decurtata della franchigia di 100.000,00 euro per ogni erede e/o legatario, se eredi e/o legatari sono i fratelli o le sorelle;
• 6% se eredi e/o legatari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;
• 8% se eredi e/o legatari sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
Se tra i beni della successione ci sono beni immobili si applicano due ulteriori imposte:
• l’imposta di trascrizione, detta anche ipotecaria, nella misura del 2% del valore attribuito agli immobili o nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa
• l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore attribuito agli immobili o nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa.

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