Reddito di cittadinanza: come richiederlo.

di Lucia Izzo. Il Reddito di Cittadinanza (RdC) sarà istituito dal mese di Aprile 2019 e rappresenterà una misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché volta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Beneficiari. Beneficiari del Reddito di Cittadinanza potranno essere solo soggetti in possesso di determinati requisiti.
Con riferimento ai requisiti di residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi UE, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
È, inoltre richiesta la residenza in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, invece, il nucleo familiare deve possedere un ISEE inferiore a 9.360 euro annui, un valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla prima casa di abitazione) non superiore a 30.000 euro annui e un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro annui che può arrivare fino a 20.000 per le famiglie con persone disabili.
Con riferimento al godimento di beni durevoli, inoltre, nessun componente della famiglia dovrà essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.
Neppure sarà consentito essere intestatario o avere disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto e il diritto al RdC sarà escluso anche nei confronti dei nuclei familiari aventi tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve quelle per giusta causa.
Come si richiede. In attesa di più puntuali definizioni delle modalità di richiesta del beneficio, è stato chiarito che a febbraio verranno pubblicate le indicazioni per compilare le domande per il reddito di cittadinanza, mentre a marzo sarà pronto il sito internet per ricevere le domande.
Nel dettaglio, dunque, il Reddito di Cittadinanza si potrà richiedere online, presentando domanda tramite il sito ufficiale oppure, in alternativa, con l’ausilio di CAF o Poste italiane, sia direttamente all’ufficio postale che in via telematica. Sarà l’INPS che, successivamente, verificherà la sussistenza dei requisiti, ai fini del riconoscimento del veneficio, tenendo conto delle informazioni disponibili nei propri database e archivi e in quelle delle amministrazioni collegate.
Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanderà alla corrispondente DSU, a cui la domanda sarà successivamente associata dall’INPS. Con un successivo provvedimento dell’INPS, sentito il Ministero del Lavoro, saranno approvati il modulo di domanda e il modello di comunicazione dei redditi.
La card Rdc. La prestazione verrà erogata a partire da aprile di quest’anno, caricando l’imposto su una normalissima prepagata di Poste Italiane, ovvero una Postepay che sarà opportunamente modificata e che non si potrà utilizzare per il gioco d’azzardo.
Cosa succede dopo l’accettazione. Inoltre, dopo l’accettazione, il beneficiario verrà contattato dai Centri per l’impiego per individuare il percorso di formazione o di reinserimento lavorativo da attuare.
Saranno esonerati dal sottoscrivere il Patto per il Lavoro e il Patto di Inclusione gli individui con disabilità tale da non consentire un accesso al mondo del lavoro, nonché le persone che assistono figli di età inferiore ai 3 anni oppure individui non autosufficienti.
Le norme anti-divano del reddito di cittadinanza. Una delle maggiori criticità emerse nel dibattito in sede di definizione della misura, ha riguardato proprio il rischio che i futuri percettori potessero “adagiarsi” e che il RdC potesse in qualche modo disincentivare al lavoro anziché aiutare a trovare un’occupazione.
Per questo motivo, sono state introdotte le c.d. “norme anti-divano” con cui il Governo, sotto l’egida dello slogan “nessuno potrà restare sul divano”, ha predisposto un meccanismo per far sì che tutti coloro che sono in grado di lavorare si attivino in tal senso stipulando il Patto per il Lavoro e il Patto per la formazione.
Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. L’erogazione del beneficio, si legge nel provvedimento, è infatti condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti agli stessi fini.
Chi deve rendere la dichiarazione? A tali obblighi sono tenuti tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono, invece, esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.
Potranno, altresì, essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.
Come rendere la dichiarazione? Il provvedimento prevede, infatti, che, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, gli obbligati debbano rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona, tramite l’apposita piattaforma digitale predisposta, anche tramite degli istituti di patronato convenzionati ovvero presso i centro per l’impiego.
Entro lo stesso termine, il richiedente sarà convocato dai Centri per l’impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del RdC:
a) assenza di occupazione da non più di due anni;
b) età inferiore a 26 anni;
c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
d) aver sottoscritto un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Il Patto di Lavoro. I beneficiari del RdC, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l’impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 150/2015, un Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato (art. 20 d.lgs. n. 150/2015).
Un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell’ANPAL e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definirà le linee guida e i modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.
I beneficiari, a norma del D.L., saranno tenuti a collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro e ad accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto.
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Offerte di lavoro. Inoltre, tra gli obblighi a carico del beneficiario del RdC emerge quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 150/2015 come integrato dal decreto legge.
In pratica, il reddito di cittadinanza avrà una durata di 18 mesi: entro i primi 12 mesi, la prima offerta di lavoro, ritenuta congrua, potrà arrivare nel raggio di 100 km di distanza dalla residenza del beneficiario o raggiungibile con 100 minuti di viaggio con i mezzi di trasporto pubblici.
Se questa viene rifiutata, la seconda offerta potrà invece arrivare nel raggio di 250 km di distanza, mentre qualora anche questa venga rifiutata, la 3° offerta potrà arrivare da tutta Italia.
Decorsi 12 mesi di fruizione del beneficio, anche la prima offerta, oltre alla seconda, potrà arrivare entro 250 km di distanza, mentre la 3° potrà arrivare da tutto il territorio nazionale. Invece, dopo i 18 mesi, quindi in caso di rinnovo del beneficio, tutte le offerte potranno arrivare da tutto il territorio nazionale.
Le offerte di lavoro non potranno mai superare i 250 km, invece, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.
Qualora sia accettata offerta collocata oltre 250 km distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continuerà a percepire il RdC a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, incrementabili a 12 mesi qualora siano presenti familiari di minore eta o con disabilita.
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Nel Patto per l’inclusione sociale saranno inclusi, oltre agli interventi per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (art. 7 del d.lgs. n. 147/2017) che, conseguentemente, si intederanno riferiti al Rdc.
In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario sarà tenuto a offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni.
Si tratterà, precisa il provvedimento, di progetti utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali.
La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I Comuni provvederanno a predisporre le procedure amministrative per istituire tali progetti.

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