L’introduzione in Italia del reato di autoriclaggio.

di Redazione. Si sente spesso parlare di “denaro sporco”, ovvero di soldi provenienti da attività criminali e non certo legali, e di come questo poi venga “ripulito” per essere impiegato in altre attività, cosiddette “pulite”. Stiamo parlando del reato di “riciclaggio”.

Pur non essendo tecnici del diritto, tutti hanno un’idea più o meno chiara del fatto che questo reato permette di ripulire soldi frutto di traffici illeciti. Se il riciclaggio, però, è un reato molto conosciuto anche tra i non addetti ai lavori, lo stesso non può dirsi dell’autoriciclaggio, figura delittuosa introdotta da pochi anni nel nostro ordinamento. 

L’autoriciclaggio, articolo 648-ter1 del codice penale, è stato introdotto nel nostro Paese dall’art. 3 comma 3 della legge 186/2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La norma dispone che è perseguibile per il reato di autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ma quale è la differenza tra ‘riciclaggio’ e ‘autoriciclaggio’?

  • Differenza tra riciclaggio e autoriciclaggio: diversità soggettiva dell’autore rispetto al reo del delitto presupposto.
    La differenza tra ‘riciclaggio’ e ‘autoriciclaggio’ consiste sostanzialmente nella presenza necessaria di un terzo soggetto che assume su di sè l’azione di sostituzione o di impiego di denaro proveniente da attività illecite.
    In altre parole, questo terzo soggetto è il “riciclatore”. Egli prende dei beni o denaro da colui o coloro che li hanno acquisiti da un reato e li immette nel circuito economico legale attraverso operazioni finanziarie o commerciali.
    I beni in oggetto devono provenire da un’attività criminosa, quindi da qualsiasi reato, sia esso delitto o contravvenzione. Inoltre, i beni possono provenire anche da reato colposo.
    Si definisce autoriciclaggio se il reato è, invece, commesso da colui che ha perpetrato il delitto presupposto.
    La normativa in materia di prevenzione dell’autoriciclaggio si fonda sul decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.
    La novità sta nell’introduzione, nell’ordinamento italiano, di una serie di adempimenti antiriciclaggio.
    I suddetti adempimenti impongono ad una determinata categoria di soggetti come professionisti, banche e assicurazioni, obblighi di collaborare con le autorità governative e statali.
    In generale professionisti, intermediari bancari e finanziari, prestatori di servizi di gioco e soggetti obbligati, devono procedere ad adeguata verifica dei clienti nuovi o già acquisiti.
    Gli organi preposti al controllo sono la Banca d’Italia, la Guardia di Finanza.
    La normativa italiana di lotta al riciclaggio si estende su due aspetti:
    La Prevenzione al riciclaggio intervenendo prima che il reato venga posto in essere
    La Repressione del riciclaggio, quindi la punizione dei responsabili, dopo che il reato è stato posto in essere.
    Il riciclaggio di denaro, più nello specifico, consiste nel ripulire i proventi di origine illecita ed immetterli nell’economica lecita, facendo ritenere che gli stessi siano il risultato di un’attività economica e finanziaria legale.
    I beni devono provenire da un’attività delittuosa. Inoltre, i beni riciclati devono provenire da delitto non colposo, quindi preterintenzionale o doloso. Il riciclaggio può ritenersi tale solo se chi attua l’attività di riciclaggio è un soggetto diverso da colui che ha commesso il delitto presupposto.
  • Differenza tra riciclaggio e autoriciclaggio: azioni oggetto del reato.
    Autoriciclaggio.
    L’impiego o il trasferimento di denaro o altri beni provenienti da attività criminosa
    La detenzione o l’utilizzazione di beni che provengono da un’attività criminosa
    Occultamento della proprietà dei beni che provengono da un’attività criminosa in termini di: reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione.
    Riciclaggio.
    Conversione di denaro o altri beni provenienti da attività delittuosa
    Intralcio all’identificazione dell’origine delittuosa dei beni
    Trasferimento del denaro e altri beni provenienti da attività delittuosa
  •  Differenza tra riciclaggio e autoriciclaggio – La specifica idoneità della condotta.
    Nel delitto di autoriciclaggio il legislatore ha richiesto che la condotta tipica (impiego, sostituzione e trasferimento dei proventi) debba essere effettuata in modo tale da ostacolare “concretamente” l’identificazione della provenienza illecita.
    In altre parole, a differenza di quanto previsto in tema di riciclaggio, è necessario che la condotta delittuosa abbia la specifica idoneità a frapporre un ostacolo concreto alla individuazione della provenienza del bene da un reato presupposto. Non varranno ad integrare il delitto condotte che non abbiano tale specifica idoneità.
  • Differenza tra riciclaggio e autoriciclaggio – Circostanza del reato.
    Solo nel delitto di autoriciclaggio la rilevanza penale della condotta è esclusa allorchè il denaro, i beni e le altre utilità, vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Trattasi di una causa oggettiva di esclusione del reato.
    A differenza del riciclaggio, inoltre, il delitto di autoriciclaggio è aggravato allorchè l’azione delittuosa sia commessa nell’esercizione di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
    In Italia, il giro d’affari del settore compro oro è di circa 3 miliardi l’anno. Sarebbero circa 300 le tonnellate di oro e metalli preziosi scambiate. Alla luce anche di questi dati, con la Circolare n. 210557 del 7 luglio 2017 , la Guardia di Finanza si è adeguata al nuovo quadro normativo. La stessa ha fornito anche precise istruzioni di controllo relative specificatamente all’attività di compro oro. Inoltre, è stato stilato un decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 23 febbraio.
  • Autoriciclaggio: gli adempimenti previsti.
    L’adeguata verifica della clientela è l’aspetto fondamentale per l’azione preventiva di contrasto al riciclaggio.
    Gli adempimenti riguardano:
    – la verifica quindi l’identificazione del cliente e dei dati acquisiti
    – la raccolta delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto posto in essere dal cliente
    – il controllo costante nel corso del rapporto stesso
    – la registrazione delle operazioni rilevanti nel cosiddetto Archivio Unico Informatico (AUI) grazie al quale è possibile rendere disponibili a tutto il sistema antiriciclaggio le informazioni secondo standard tecnici uniformi per tutti gli operatori.
    – la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia istituita presso la Banca d’Italia).
    L’eventuale operazione considerata sospetta avrà natura e caratteristiche che potrebbero portare l’intermediario finanziario, l’ente obbligati o il professionista ad avere un ragionevole motivo per sospettare che siano in corso operazioni di riciclaggio.
    L’azione sarà quella di inviare una segnalazione all’UIF. Quest’ultima effettuerà specifici controlli e provvederà a redigere approfondimenti riguardo le operazioni sospette. Le relazioni prodotte verranno sottoposte al Nucleo speciale di polizia valutaria (NSPV) della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia (DIA).
    Anche la presenza di motivi considerati “ragionevoli per sospettare” determina l’obbligo di segnalazione all’UIF.

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1 Response

  1. Giacomo-TO ha detto:

    Ringrazio la Redazione, per aver affrontato un argomento IMPORTANTE del quale non si parla.
    I politici di tutte le parti dovrebbero spiegare ai Cittadini il perchè diquesto nuovo reato.
    Poi – poi – poi- ci si stupisce che le Imprese delocalizzano o chiudano.

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